La questione relativa all’applicazione dell’aliquota Iva agevolata del 4% per le riparazioni di protesi acustiche è stata esaminata dall’Agenzia delle entrate che ha fornito risposta nell’interpello n.8 del 2025. Un’associazione di categoria aveva sollevato il quesito, sostenendo che tali interventi dovrebbero beneficiare della riduzione fiscale, in analogia con quanto previsto per la fornitura di protesi e ausili per disabili. Le norme di riferimento, tuttavia, secondo l’Agenzia non includono esplicitamente le riparazioni tra le operazioni soggette all’aliquota agevolata.
Le basi normative e le richieste dell’associazione
Il responso si è concentrato sulla corretta interpretazione del Dpr n. 633 del 1972, che stabilisce l’applicazione dell’Iva agevolata al 4% per la cessione di protesi e ausili destinati a persone con disabilità. L’associazione ha evidenziato come la riparazione di una protesi acustica non costituisca una nuova fornitura, ma un intervento necessario per ripristinare la funzionalità di un dispositivo già in uso. Tuttavia, l’Agenzia delle entrate ha ribadito che la normativa vigente non prevede esenzioni o agevolazioni per le prestazioni di riparazione, considerate servizi soggetti all’aliquota ordinaria del 22%.
La posizione definitiva dell’Agenzia delle entrate
L’Agenzia ha chiarito che le disposizioni fiscali attuali non consentono di estendere l’aliquota ridotta alle riparazioni, in quanto queste non rientrano tra le operazioni di “produzione” o “cessione” di beni. Pertanto, rimane confermata l’applicazione dell’Iva al 22%, come stabilito dalla circolare n. 87 del 1987. Tale orientamento è in linea con precedenti interpretazioni, che escludono tassativamente le riparazioni dai benefici fiscali previsti per gli ausili destinati ai disabili. Le informazioni fornite hanno scopo divulgativo e non sostituiscono il parere del medico curante o dello specialista. In caso di dubbi o necessità, è sempre opportuno consultare un professionista sanitario.