Il 1 gennaio 2019 è entrato in vigore, per milioni di attività in Italia, l’obbligo di emissione di fatturazione elettronica tra aziende e tra privati. Le farmacie, per la parte relativa all’emissione dei documenti in formato elettronico nei confronti dei pazienti, sono state esentate per tutto il 2019, in quanto i dati fiscali relativi alle transazioni sono già trasmessi al ministero dell’Economia e delle Finanze attraverso il “Sistema Tessera Sanitara”.
Cosa accade invece nel caso dei medici convenzionati Asl, ovvero per i medici di famiglia? A fornire delucidazioni in merito è stata l’Agenzia delle Entrate che, in risposta alla richiesta di chiarimento, ha sottolineato come «le disposizioni normative che hanno previsto, dal 1° gennaio 2019, l’entrata in vigore dell’obbligo generalizzato della fattura elettronica non hanno modificato le previsioni della disciplina IVA in materia di certificazione delle operazioni». Pertanto, «se l’obbligo di emettere una fattura non sussisteva prima, lo stesso non può ritenersi sussistente ora».
Secondo quanto specificato da Federfarma in una circolare, «per il periodo d’imposta 2019, i soggetti tenuti all’invio dei dati per l’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata non possono emettere fatture elettroniche con riferimento alle fatture i cui dati devono essere trasmessi al Sistema TS (cfr articolo 10-bis, DL 119/2018)». Pertanto, conclude, «i medici di base non sono tenuti a emettere fatture elettroniche né per le prestazioni eseguite nei confronti dell’ASL né, ma solo limitatamente all’anno 2019, per quelle nei confronti dei pazienti e comunicate al Sistema TS».
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Fattura elettronica, per il medico nessun obbligo di emissione per il 2019
Un chiarimento dell’Agenzia delle Entrate ha confermato che il medico di famiglia non è tenuto, per il 2019, all’emissione della fattura elettronica.