Sono circa venti i professionisti sanitari che a breve, in aggiunta a quelli attuali, dovranno comunicare al Sistema tessera sanitaria i dati relativi alle spese sanitarie, per l’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata. Ciò dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze del 22 novembre 2019. Nello specifico, dovranno effettuare l’invio gli iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico sanitario di laboratorio biomedico, tecnico audiometrista, tecnico audioprotesista, tecnico ortopedico, dietista, tecnico di neurofisiopatologia, tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, igienista dentale, fisioterapista, logopedista, podologo, ortottista e assistente di oftalmologia, terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, tecnico della riabilitazione psichiatrica, terapista occupazionale, educatore professionale, tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, assistente sanitario, ed infine gli iscritti all’albo dei biologi.
Ne consegue che, alla luce di quanto evidenziato, dopo l’erogazione della prestazione il professionista sanitario, al momento del rilascio della ricevuta, sarà tenuto anche all’invio dei al sistema predisposto dal ministero. Tali informazioni verranno poi raccolte ed aggregate nell’apposita piattaforma presente sul portale dell’Agenzia delle entrate, ove il contribuente potrà, solo o mediante delega, verificare i dati inseriti, al fine di confermarli in via definitiva. È utile sottolineare che l’invio dei dati delle spese sanitarie degli esercenti professioni sanitarie appena pubblicati in Gazzetta ufficiale si aggiunge a quello delle attività che ad oggi inviano ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi. Più nel dettaglio, le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari, le farmacie, pubbliche e private, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari e gli iscritti all’albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri, nonché le strutture autorizzate per l’erogazione dei servizi sanitari e non accreditate.