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Prestazioni sanitarie e fattura elettronica, quando c’è obbligo e quando no

L’Agenzia delle entrate ha chiarito le condizioni sulla base delle quali un operatore sanitario è tenuto o non è tenuto ad emettere fattura elettronica, per il 2019.

Il primo gennaio 2019 è entrata in vigore la fattura elettronica anche tra soggetti privati. L’obbligo prevede l’emissione, anche tra privati, dei documenti di natura digitale. Tuttavia, nei confronti delle persone fisiche, vale a dire i soggetti non iva, la legge ha previsto l’esplicito divieto dell’utilizzo del nuovo sistema di fatturazione. A chiarire i contorni della normativa è un articolo lo scorso aprile apparso sulla rivista Fisco Oggi, dell’Agenzia delle entrate, che vale la pena riportare. Nello specifico, «le prestazioni sanitarie rese quest’anno nei confronti di persone fisiche – si legge nel testo – non devono mai essere fatturate elettronicamente via SdI (Sistema di interscambio, ndr); l’obbligo, invece, sussiste per quelle eseguite a favore di soggetti diversi». In sostanza, spiega l’Agenzia, «l’articolo 10-bis, Dl 119/2018, ha vietato espressamente, per il 2019, di documentare tramite fatturazione elettronica via SdI le operazioni effettuate da coloro che sono “tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria”».

Tale divieto «prescinde da una eventuale opposizione all’invio espresso dal paziente, nel qual caso la prestazione non può comunque essere documentata con fattura elettronica. In seguito l’articolo 9-bis, comma 2, Dl 135/2018, è ulteriormente intervenuto in materia, stabilendo che il divieto si applica “…anche ai soggetti che non sono tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche”». Ne consegue che, per il solo anno 2019, «le prestazioni sanitarie fornite a persone fisiche non devono mai essere fatturate elettronicamente via SdI, indipendentemente sia da chi le eroga, sia dall’invio o meno dei dati al Sistema tessera sanitaria e sia dal fatto che le spese effettuate risultino detraibili».

In aggiunta a ciò, «le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di soggetti diversi dalle persone fisiche, fatte salve eventuali eccezioni che riguardano il cedente/prestatore, dovranno essere documentate tramite fattura elettronica via SdI». Inoltre «le vendite di prodotti estetici a persone fisiche seguiranno le regole ordinarie e andranno, di conseguenza, documentate con fattura elettronica via SdI, a eccezione di quelle che sono da comunicare al Sistema tessera sanitaria in quanto la relativa spesa è detraibile a particolari condizioni». Infine, «a prescindere da quanto stabilito dalle richiamate normative, resta comunque valida la possibilità di ricorrere ad altre forme, alternative alle fatture, di documentazione delle operazioni quali il rilascio della ricevuta o dello scontrino fiscale e, in caso di divieto di fatturazione elettronica tramite SdI, potrà essere emessa una fattura elettronica extra SdI o in formato analogico».

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Di Farmacia Elifani

Il servizio informativo per i pazienti della Farmacia Elifani del Dr. Giuseppe De Simone a Meta (NA).